| Il Consorzio di Ponte di Nona |
Ponte di Nona è frutto di una convenzione tra il Comune di Roma e le società costruttrici, originariamente proprietarie dei terreni sui quali si sta sviluppando il nostro quartiere. Questa convenzione prevede che le concessioni edilizie per costruire non siano rilasciate dal Comune subito per tutta l'area, ma poco a poco, secondo uno schema che prevede a carico dei costruttori la realizzazione, oltre che dei fabbricati oggetto di concessione edilizia, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere previste dalla Convenzione stessa (es. scuole, parco, mercato, ecc.). In questo modo il Comune ha inteso permettere lo sviluppo armonico di un nuovo quartiere come il nostro, cercando di evitare i fenomeni di abusivismo e di mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (es. fogne, allacciamento all'acquedotto, gas, ecc.) che purtroppo caratterizzano alcuni quartieri periferici di Roma. Per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione con il Comune, i costruttori si sono consorziati, creando un organismo unitario, con propri organi sociali (assemblea dei consorziati, consiglio di amministrazione, presidente, ecc.), che ha il compito di assolvere agli obblighi (e di esercitare i diritti) derivanti dalla Convenzione con il Comune. In sostanza, il Consorzio è responsabile dell'avanzamento dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, e della manutenzione ordinaria di quelli già realizzati. Il tutto, finchè l'intera area sarà stata urbanizzata: in quel momento, le opere saranno collaudate e rimesse in proprietà e nella gestione comunale. Alcune opere sono già state collaudate: ad es. alcune strade di collegamento interne, come viale Caltagirone, in quanto direttrici di collegamento con altri quartieri e quindi di utilità non limitata al Consorzio, ma generale. La durata del Consorzio è prevista fino all'anno 2010, data in cui in tutta l'area non dovrebbero più rimanere cc.dd. "aree di cantiere". Chiunque acquisti un appartamento a Ponte di Nona, nella perduranza del Consorzio, entra automaticamente a far parte del Consorzio. Ciò avviene automaticamente e obbligatoriamente al momento della stipula dell'atto di compravendita dal costruttore, o da un privato che abbia in precedenza stipulato con un costruttore. Viene infatti inserita una clausola in questo senso nel contratto di compravendita, e questa clausola obbliga chi acquista a reinserirla nel futuro, eventuale, contratto di compravendita del successivo acquirente, e così via per tutti, finchè dura il Consorzio. In sostanza, il notaio, al momento del rogito, è obbligato ad inserire questa clasuola nell'atto, altrimenti non lo può rogitare. Cosa significa, in pratica, entrare a far parte del Consorzio? Significa che si assumono obblighi e diritti. Il principale obbligo è quello di contribuire, pro quota, alle spese legittimamente deliberate o effettuate dal Consorzio. Il principale diritto è quello di esercitare il voto, pro quota, nelle decisioni assembleari, influendo nella vita del Consorzio. La peculiarità da tenere in conto è che qualora il singolo consorziato sia proprietario di un appartamento in condominio (cioè la totalità dei casi, a Ponte di Nona), gli obblighi consortili gravano e i diritti consortili sono esercitati esclusivamente dal condominio di cui il singolo consorziato fa parte. Quindi, in sostanza, dall'amministratore di condominio. Le spese, quindi, arrivano all'amministratore di condominio ed è il condominio che deve pagarle, e il diritto di voto viene esercitato dal condominio, sempre nella persona dell'amminsitratore di condominio. Quali sono le garanzie per il singolo proprietario di appartamento, circa il corretto operato del Consorzio, in particolare per quanto rigaurda le spese? Le garanzie sono date dallo Statuto: in particolare, dall'art. 12 secondo cui l'Assemblea dei consorziati delibera in via ordinaria sul conseguimento degli scopi del Consorzio, sui bilanci preventivi e consuntivi, sulla nomina del Consiglio di amministrazione, del Presidente, del Collegio sindacale e in via straordinaria sulla modificazione dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio. Il Consorzio deve quindi approvare un bilancio preventivo e uno consuntivo, per quanto riguarda la spese. L'Art. 12 stabilisce anche che ogni consorziato ha diritto di voto pari alla propria quota consortile, per cui è implicito che ogni consorziato (cioè ogni condominio, nella persona dell'amministratore di condominio) deve essere convocato in occasione delle assemblee, compresa ovviamente quella (obbligatoria) in cui si approva il bilancio consuntivo per l'anno passato e il bilancio preventivo per l'anno a venire. Altro problema è stabilire, una volta che l'amministratore di condominio partecipi all'assemblea, quale potere effettivamente abbia di influenzare le decisioni. L'art. 12 dello Statuto stabilisce, al riguardo, che l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione (pensate al condominio, che si riunisce, di solito, sempre in seconda convocazione), delibera a maggioranza semplice delle quote dei partecipanti. Considerato che nel 2006 la quota di spettanza di tutti i condomini di Ponte di Nona era pari a circa 1/3 delle quote disponibili, le possibilità di influenzare il contenuto delle decisioni, e quindi, ad es., l'ammontare delle spese da approvare, è (per adesso) molto ridotta. Ciascun proprietario di appartamento, a Ponte di Nona, tuttavia, ha la facoltà di richiedere al proprio amministratore di condominio tutte le informazioni inerenti le decisioni assunte dal Consorzio, e soprattutto, se siano state convocate o meno assemblee consortili, se sia stato richiesto o meno il pagamento di fatture al condominio, quale sia l'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato, ecc. Per l'anno 2006, da informazioni assunte in via non ufficiali, e delle quali quindi non si può attestare l'esattezza, il Consorzio avrebbe approvato a preventivo un totale di circa 200.000 euro per spese consortili. Fatto un rapido calcolo della quota a carico di un appartamento medio, in condominio, di 80mq, sono circa 38 euro in un anno. Altra questione è invece stabilire cosa succede, riguardo all'obbligo di pagare (pro-quota condominiale) le spese consortili, in caso di compravendita dell'appartamento. Si seguono le normali regole per il riparto delle spese condominiali: restano a carico del venditore, sia pur se pagate dal condominio dopo l'atto di compravendita, tutte le spese (pro-quota) approvate dal Consorzio prima dell'atto di compravendita. |








