| Informazioni su Assopontedinona |
Di seguito, il testo aggiornato dello Statuto e dell'Atto costitutivo. INDICE:
ASSOCIAZIONE CITTADINI PONTE DI NONASTATUTOArt.1 – Denominazione e sede1. E’ costituita un’associazione di persone denominata “Assopontedinona - Associazione Cittadini Ponte di Nona”, con sede in Roma, via Raoul Chiodelli n. 64, di seguito denominata “Associazione”. Art.2 – Scopo sociale1. L’Associazione promuove la crescita culturale, la solidarietà sociale e l’espressione della identità civica dei propri associati, adottando iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del nuovo quartiere di Roma “Ponte di Nona”. 2. L’Associazione non persegue fini politici e non ha scopo di lucro. Essa contribuisce, con le sue iniziative, alla promozione: a) Del rafforzamento dei legami solidaristici e delle relazioni civiche tra gli abitanti; b) Della protezione dell’ambiente di vita del quartiere e della salubrità del suo territorio; c) Della crescita del numero e della qualità dei servizi a carattere scolastico, religioso, sociale, sanitario, culturale, istituzionale, sportivo, e alla loro accessibilità da parte degli abitanti del quartiere; d) Del miglioramento della viabilità, del trasporto e della mobilità dei cittadini di Ponte di Nona, della sicurezza delle persone e dei loro patrimoni; 3. L’Associazione organizza e realizza, anche per conto di terzi, manifestazioni culturali e sportive, rassegne, concorsi, sui temi della vita di quartiere e sulle sue problematiche. Incentiva gli scambi culturali, i gemellaggi, collabora con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, con consorzi, cooperative, che perseguono scopi e finalità affini; aderisce ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obiettivi. Diffonde informazioni ai cittadini sulle tematiche relative allo scopo sociale. Art.3 – Mezzi e modalità di perseguimento degli scopi sociali.1. L’Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali, agisce per singole iniziative, sollecita l’impegno di tutti i propri soci e ricerca il coinvolgimento del maggior numero possibile di persone e istituzioni aventi interessi nel quartiere, ai quali altresì fornisce una rendicontazione tempestiva, trasparente e oggettiva circa le iniziative intraprese. 2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dai versamenti dei Soci e dai contributi di persone, enti, istituzioni, attività commerciali, compresi lasciti, donazioni, oblazioni e proventi da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative. La distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa, è vietata. Art.4 – Diritti e doveri del Socio.1. All’interno dell’Associazione, ciascun Socio ha gli stessi diritti di ciascun altro. La disciplina dei rapporti associativi deve essere interpretata in maniera uniforme per tutti i soci, senza limiti temporali. 2. Il Socio accetta senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fa proprie le finalità. 3. Il Socio ha il diritto di frequentare i locali sociali, nonché di partecipare attivamente alle attività sociali secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare, il Socio ha diritto di conoscere i risultati delle iniziative intraprese, di partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, di assistere alle riunioni del Consiglio di gestione e di chiedere che la sua opinione in merito ad una o più iniziative venga verbalizzata e tenuta in considerazione dall’organo collegiale. Ha diritto di venire informato esaustivamente di quanto accade all’interno dell’Associazione, e sui rapporti intrattenuti dall’Associazione con soggetti terzi. Ha diritto di partecipare alle delegazioni incaricate di collaborare con enti dell’amministrazione statale e locale. Art.5 - Acquisto, conservazione e perdita dello status di Socio.1. E’ Socio chiunque, persona fisica maggiorenne, sottoscriva il modulo di adesione all’Associazione e sia residente o domiciliato, oppure titolare di un esercizio pubblico, oppure presti la propria attività lavorativa, presso il nuovo quartiere di Roma “Ponte di Nona”. 2. Allo scadere di ciascun anno solare, il Socio è tenuto a rinnovare la propria adesione. All’atto della sottoscrizione o del rinnovo, il Socio è invitato a versare una somma, a titolo di quota associativa, non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di gestione. La quota associativa è intrasmissibile, non dà luogo a rivalutazione, e in nessun caso può essere restituita. 3. Il Socio perde tale sua qualità, automaticamente, nel caso di: a) recesso; b) mancato rinnovo dell’adesione entro i termini previsti, ogni anno, dal Consiglio di gestione; c) decesso; d) a seguito di espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di gestione, quando vi è prova che abbia adottato un comportamento incompatibile con gli scopi associativi. In particolare, è espulso il Socio che adotta comportamenti violenti o gravemente lesivi di diritti soggettivi altrui, nonché il socio che ha reso dichiarazioni mendaci nell’atto di adesione o nel suo rinnovo. Può essere altresì espulso, con le modalità di cui sopra, il Socio che abbia abusato, nei rapporti verso i terzi, della sua qualità di Presidente o di membro del Consiglio di gestione oppure che abbia interessi in conflitto con il carattere apolitico e apartitico dell’Associazione, od interessi privati che per rilevanza, dimensioni, o natura, potrebbero comunque rendere presumibilmente strumentale la sua attività all’interno dell’Associazione. 5. Si presumono attività in conflitto di interesse con la qualità di Socio dell’Associazione, qualora svolte prevalentemente sul territorio del quartiere: a) l’attività politica, compresa la propaganda elettorale, per sé o per altri, e la propaganda di iniziative che assumono comunque un significato politico; b) il servizio effettivo in attività di ordine pubblico e di polizia, di qualunque specie, penale o amministrativa; c) l’attivismo in associazioni o comitati, comunque denominati, che perseguano finalità analoghe, anche solo in parte, a quelle dell’Associazione. In casi particolari, quando lo necessità l'interesse generale del quartiere ad iniziative di preminente interesse pubblico, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze prescritte, può autorizzare la partecipazione di uno o più soci alle attività di altre associazioni, comitati, od organismi non aventi scopo di lucro. L'autorizzazione è conferita per un periodo massimo di 6 mesi, decorsi i quali se non viene rinnovata dall'assemblea straordinaria, con le stesse forme, si intende revocata, e se il socio non cessa entro 10gg. dall'attività, si intende automaticamente espulso dall'Associazione. L'autorizzazione può essere subordinata a particolari forme e condizioni. (N.d.r.: la parte in neretto è stata aggiunta dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 2/10/2006); d) il servizio in posizione direttiva presso istituti di credito, finanziarie, e società assicuratrici. 6. La delibera di espulsione è immediatamente efficace ed esecutiva. Se il Socio espulso ricopre una carica sociale, la delibera deve essere ratificata dall’Assemblea straordinaria dei Soci entro 45 giorni, altrimenti perde la sua efficacia fin dall’inizio. 7. Il Socio espulso o receduto non può riproporsi se non decorsi 12 mesi dalla sua espulsione o dal suo recesso. Art.6 – Riservatezza dei dati personali ed elenco degli associati1. L’Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza, tiene l’elenco degli associati. Per ciascuno, sono annotati Nome, Cognome, Data di nascita, estremi del Documento d’Identità, indirizzo del domicilio, oltre all’eventuale carica sociale ricoperta. L’elenco è tenuto presso la Sede sociale. 2. E’ adeguatamente pubblicizzato verso i Soci il nominativo ed il recapito di chi ricopre cariche sociali. 3. All’Elenco degli associati può accedere chiunque vi abbia un interesse legittimo o un giustificato motivo, mediante istanza scritta motivata, indirizzata al Presidente dell’Associazione, oltre che, secondo legge, alle autorità che ne hanno potestà. 4. E’ comunque vietata l’estrazione d copie nonché, anche per interposta persona, l’accesso all’elenco degli Associati da parte di persone o enti che svolgono attività in conflitto di interesse con la qualità di Socio dell’Associazione. Art.7 – Organi dell’Associazione e incarichi sociali1. Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria), il Consiglio di gestione, il Presidente, il Collegio di Garanzia. Gli incarichi sociali sono: Presidente, Membro del Consiglio di gestione, Probiviro, Tesoriere, Segretario. 2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e non danno luogo alla corresponsione di indennizzi o rimborsi. Art.8 – L’Assemblea dei Soci1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o, entro 10gg. dalla richiesta motivata, recante l’ordine del giorno, su iniziativa del Consiglio di gestione, o su iniziativa di un numero di Soci pari ad almeno 4/10 del totale. 2. L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria e delibera esclusivamente sui punti posti all’ordine del giorno. 3. Si riunisce in sede straordinaria quando deve decidere sui seguenti temi: • Scioglimento dell’Associazione; • Modifiche al presente statuto; • Accettazione di contributi volontari, donazioni, oblazioni, o lasciti superiori a 10.000 euro o equivalente in beni, servizi o in natura, con divieto di frazionamento artificioso; • Conclusione di contratti o disposizioni di spesa superiori a 5.000 euro o equivalente in beni, servizi o in natura, con divieto di frazionamento artificioso; • Elezione del Presidente, dei Probiviri, dei membri del Consiglio di gestione. 4. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente riunita, in prima convocazione, quando sono presenti i 4/5 dei Soci e le sue deliberazioni sono valide se approvate dai 5/6 dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei presenti, se approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. 5. Per lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche al presente Statuto vigono, in materia di validità della delibera assembleare, anche in seconda convocazione, le regole poste per la prima convocazione. 6. L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria in tutti gli altri casi. In particolare, si riunisce entro il 30 gennaio quando deve approvare il rendiconto consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso. 7. L’Assemblea in sede ordinaria è validamente riunita quando è presente almeno il 50% degli aventi diritto di voto, e le sue deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente riunita con la presenza di almeno 1/3 dei Soci, le sue deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. 8. E’ fatto divieto di procedere a convocazioni che, per la data, l’ora e il luogo, si dimostrino artificiosamente preordinate ad eludere le norme sulla validità delle deliberazioni in prima convocazione. 9. La convocazione dell’Assemblea avviene, a cura del Segretario, secondo le modalità stabilite con regolamento deliberato dal Consiglio di Gestione. Tale regolamento può stabilire forme telematiche di convocazione, tenendo però in conto l’osservanza del principio di massima partecipazione. 10. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente. Il Presidente è garante del corretto svolgimento delle sedute dell’Assemblea. 11. Ogni Socio ha diritto a un voto. Nessun socio può essere rappresentato da altri. Art.9 – Probiviri, tutela del Socio e della minoranza assembleare1. I probiviri, in numero di due, sono eletti, tra i Soci che non ricoprono la carica di Presidente o di membro del Consiglio di Gestione, dall’Assemblea, e durano in carica due anni. Essi hanno il dovere di vigilare sull’attuazione delle norme del presente Statuto da parte di tutti i Soci, in special modo di coloro che ricoprono una carica sociale, e sul corretto perseguimento degli scopi associativi. 2. Una relazione sull’attività di vigilanza esercitata e sui suoi risultati deve essere trasmessa almeno una volta all’anno al Presidente e resa conoscibile dai Soci mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione. La relazione, in caso di risultati negativi, deve contenere le misure che si propongono affinchè tali risultati siano rimediati. Le misure proposte debbono essere inserite, a cura del Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della relazione, nell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria dei Soci, affinchè su di esse possa esprimersi con voto deliberativo l’Assemblea ordinaria. In caso di inerzia del Presidente, procedono i Probiviri stessi, sentito il Consiglio di gestione, convocando l’Assemblea di propria iniziativa. 3. Chiunque può pretendere che sia accertata la sua qualità di Socio, che gli sia garantito l’esercizio dei relativi diritti e che vengano rispettate le norme del presente Statuto, ricorrendo, anche informalmente, ai Probiviri. Su ciascun reclamo, i Probiviri istruiscono la pratica per la decisione, e convocano in ogni caso il Collegio di Garanzia, formato dagli stessi Probiviri, dal Presidente, e da due membri del Consiglio di gestione. Alla seduta del Collegio può assistere colui che ha sporto reclamo. Ciascun componente del Collegio dispone di un voto. Il Presidente vota per ultimo. La decisione è definitiva, senza appello, e vincola al rispetto dei suoi contenuti l’Associazione e colui che ha sporto reclamo. 4. Una minoranza dell’Assemblea, non inferiore ai 4/10 dei Soci, può designare un Socio che assume la veste di promotore, per richiedere, con istanza motivata sottoscritta da ciascun Socio, al Presidente, che uno o più membri del Consiglio di gestione siano revocati, o che siano revocati uno o ambedue i Probiviri. Sull’istanza, il Presidente decide, sentiti, rispettivamente, il Consiglio di gestione o i Probiviri, ed in ogni caso riferisce entro 20gg. al Socio promotore. In caso di non accoglimento dell’istanza, è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci per deliberare sulla questione. 5. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, una minoranza dell’Assemblea non inferiore a 3/10 dei Soci, può proporre al Presidente, che un Socio determinato entri a far parte del Consiglio di gestione in qualità di membro, nell’osservanza, comunque, dei limiti massimi stabiliti dall’art. 10. Sulla proposta il presidente decide, sentito il Consiglio di gestione, e in ogni caso riferisce entro 20gg. al Socio promotore. In caso di mancato recepimento della proposta, è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci per deliberare sulla questione. Art.10 – Il Consiglio di gestione1. Il Consiglio di gestione è l’organo direttivo dell’Associazione. E’ presieduto dal Presidente dell’Associazione ed è composto da un numero di Soci pari, nel minimo, a 10, e calcolato, nel massimo, come segue: - fino a 100 soci, un massimo fisso di 25; - da 101 a 200 soci, un massimo iniziale pari a 20, incrementabile di 1 ogni 10 nuovi soci; - da 201 a 500 soci, un massimo iniziale pari a 25, incrementabile di 1 ogni 20 nuovi soci; - da 501 a 2000 soci, un massimo iniziale pari a 30, incrementabile di 1 ogni 100 nuovi soci; - oltre i 2001 soci, un massimo iniziale pari a 40, incrementabile di 1 ogni 300 nuovi soci, fino ad un numero massimo comunque non superiore a 60. 2. Il Consiglio di gestione determina collegialmente le principali linee di sviluppo di ogni nuova iniziativa, decide sul piano operativo e in dettaglio gli sviluppi delle iniziative in corso e le porta a compimento, coinvolgendo nella misura massima possibile tutti i Soci, e adottando gli atti a tal fine opportuni, assegnando compiti e responsabilità, provvedendo anche alla relativa rendicontazione nei confronti di tutti i Soci. E’ vietata l’attribuzione a singoli membri del Consiglio di gestione di sfere di competenza esclusiva, anche temporanea, in relazione a determinate materie o settori di attività. 3. Il Consiglio di gestione delibera l’espulsione del Socio, proponendone, ove ne ricorra il caso all’Assemblea straordinaria, la ratifica; cura l’ordinaria amministrazione e delibera la misura delle quote associative annue. 4. Il Consiglio di gestione delibera l’approvazione di Regolamenti attinenti i diversi aspetti della vita sociale, nonché il rendiconto e il bilancio preventivo. Le norme contenute nei regolamenti approvati dal Consiglio di gestione sono immediatamente efficaci ed esecutive, vincolano tutti i soci, e non possono contenere disposizioni in contrasto con il presente statuto e/o con i principi che lo informano. 5. In ogni caso il Consiglio di gestione delibera, nel rispetto delle norme statutarie, e, secondo l’occasione, modifica, i seguenti regolamenti: • Regolamento di contabilità; • Regolamento per le convocazioni e le riunioni assembleari, le candidature alle cariche sociali, e l’esercizio del diritto di voto; • Regolamento di funzionamento del Consiglio di gestione; 6. Su ciascun regolamento e su ogni loro modifica debbono essere sentiti i probiviri. Essi si esprimono con parere motivato, obbligatorio, successivo, vincolante, entro 5 gg. dalla delibera che approva il regolamento. In caso di osservazioni negative, il parere deve contenere le proposte migliorative. Qualora il Consiglio di gestione ritenga di non approvare i miglioramenti proposti dai probiviri, l’adozione del Regolamento è demandata all’Assemblea ordinaria. In caso di parere integralmente positivo, o di parere non reso entro il termine previsto, il regolamento consolida la propria efficacia. 7. Il Consiglio di gestione risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’art. 38 del codice civile. 8. I membri del Consiglio di gestione vengono eletti dall’Assemblea straordinaria. Ciascun membro del Consiglio di gestione dura in carica due anni. Il suo mandato può essere rinnovato per non più di quattro volte consecutive. In caso di dimissioni, o di accertata impossibilità di esercitare la carica da parte di un membro del Consiglio di gestione, il Presidente, ove il Consiglio di gestione risulti composto da un numero di soci inferiore a quello minimo, può nominare provvisoriamente un sostituto tra i Soci. In questo caso, entro 90gg. deve tenersi l’Assemblea straordinaria affinchè sia ratifica la nomina o eletto un nuovo membro. 9. Al fine di garantire la presenza, nel Consiglio di gestione, di apporti qualificati in termini di professionalità e di competenze tecniche, giuridiche, economiche, ed informatiche, tre posti sono comunque riservati ai Soci che dimostrino di possedere le seguenti competenze e professionalità: a) 1 posto, competenze e professionalità in materie giuridiche attinenti l’urbanistica, il territorio, i servizi pubblici e sociali locali; b) 1 posto, competenze e professionalità in materie ingegneristiche e attinenti i lavori pubblici edilizi e alle opere di urbanizzazione; c) 1 posto, competenze e professionalità in materia di comunicazione, sviluppo della multimedialità, e pianificazione di eventi. 10. Al fine di garantire la presenza, nel Consiglio di gestione, di apporti qualificati in termini di rappresentatività del tessuto civico e socio-economico del quartiere, 6 posti sono comunque riservati ai Soci che dimostrino di possedere i seguenti status: a) 2 posti, per le donne con almeno un figlio in età scolare o prescolare; b) 1 posto, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni, frequentanti corsi di studio universitari o titolari di rapporti di lavoro flessibili, precari, o interinali; c) 1 posto, per i titolari di esercizi commerciali operanti sul territorio del quartiere; d) 1 posto, per i conduttori di contratto di locazione abitativa, se regolarmente registrato nelle forme di legge; e) 1 posto per i cittadini italiani o stranieri, immigrati in Italia da paesi non OCSE da non più di 15 anni, in regola, ove tenuti, con le vigenti disposizioni relative alla condizione giuridica dello straniero, e con almeno un figlio in età scolare o prescolare. 11. Il Consiglio di gestione viene convocato dal Presidente senza formalità, di sua iniziativa o su iniziativa di un numero non inferiore a 1/3 dei membri del Consiglio stesso, almeno 5gg. prima della data fissata per la riunione, specificando l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. Le deliberazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio di gestione possono tenersi anche in forma telematica, a patto che siano rispettate le norme del presente Statuto poste a garanzia della massima partecipazione. Ulteriori norme di funzionamento possono essere contenute nel Regolamento di cui al comma 5 del presente articolo. Art.11 – Il Presidente1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In caso di impedimento, per qualsiasi causa, viene sostituito dal Vice Presidente. Questi è nominato dal Presidente stesso tra i membri del Consiglio di gestione. 2. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea con le seguenti modalità. Qualunque Socio può candidarsi alla carica di Presidente. Almeno un membro del Consiglio di gestione ha l’onere di candidarsi alla carica di Presidente. Al momento della votazione, ciascun Socio vota per uno solo tra i candidati. Al termine della votazione il Segretario raffronta il totale dei voti validi espressi per tutti i candidati esterni al Consiglio di gestione, con il totale dei voti validi espressi per i candidati interni al Consiglio di gestione. Se il primo è maggiore del secondo, l’Assemblea vota di nuovo, scegliendo il Presidente tra i due candidati che, nel rispettivo gruppo (esterno o interno al Consiglio di gestione), hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso contrario, è eletto il Socio membro del Consiglio di gestione che ha ottenuto il maggior numero di voti relativi. Nel caso in cui nessun membro del Consiglio di gestione si candidi alla carica di Presidente, l’intero Consiglio decade e le funzioni sono assunte dai Probiviri che procedono congiuntamente ad indire una prima votazione per l’elezione del numero minimo previsto di membri del Consiglio di gestione, e una successiva votazione per l’elezione del Presidente. 3. Il Presidente dura in carica due anni. Il suo mandato può essere rinnovato per non più di quattro volte consecutive. 4. Il Presidente vigila sul corretto funzionamento del Consiglio di gestione, ne convoca le sedute, ne presiede l’attività. Nelle votazioni, esprime il proprio voto solo in caso di parità, e per ultimo. 5. Il Presidente ha il potere esclusivo di firma di tutti gli atti scritti dell’Associazione indirizzati ai Soci e ai terzi, per qualunque mezzo trasmesse, compresa la posta elettronica. Il Presidente può delegare, in relazione a una singola iniziativa, e limitatamente ad un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, con atto scritto, tale potere, ad uno o più membri del Consiglio di Gestione. La revoca della delega deve rivestire la forma scritta. In mancanza di rinnovo scritto, la delega si intende revocata allo scadere del periodo di tempo per il quale era stata attribuita. Art.12 – Tesoreria1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i Soci aventi particolare attitudine per l’incarico in ragione del titolo di studio posseduto e/o della pregressa esperienza professionale. 2. Dura in carica finchè dura in carica il Presidente che lo ha nominato. 3. Egli è il responsabile della corretta gestione delle entrate e delle uscite dell’Associazione, nonché della gestione del patrimonio. Cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, nonché l’Elenco degli associati. 4. Nessun atto con il quale l’Associazione acquista obblighi pecuniari o dispone di crediti è valido senza il nulla osta preventivo del Tesoriere, che attesta l’effettiva copertura della spesa o la sostenibilità finanziaria della minore entrata, nonché la validità civile e la correttezza dell’atto. 5. Il Tesoriere redige il bilancio annuale preventivo e il rendiconto, e riferisce direttamente al Presidente e, su loro richiesta, ai Probiviri e a ciascun membro del Consiglio di gestione, dei risultati finanziari, singoli e complessivi, della gestione. Art.13 – Segreteria1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i soci aventi particolare attitudine alla comunicazione, e che abbiano dato prova di correttezza e impegno nel sostenere i valori e le iniziative dell’Associazione. 2. Dura in carica fino a che dura in carica il Presidente che lo ha nominato. 3. Il Segretario è responsabile: a) Della convocazione e della verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio di gestione, del Collegio dei Garanti; b) Dell’esatta cura della corrispondenza indirizzata all’Associazione e spedita dall’Associazione; c) Della conservazione e classificazione di tutti gli atti scritti formati dall’Associazione. Nessun comunicato, avviso, o lettera, che impegni il nome o l’immagine dell’Associazione nei confronti dei Soci o nei confronti dei terzi, per qualsiasi mezzo trasmesso, compresa la stampa o la rete internet, è diffusibile senza il Visto del Segretario. Art.14 – Cariche sociali, voto informato, incompatibilità1. Ogniqualvolta debba procedersi ad una votazione in relazione ad una carica sociale, il Presidente ne dà notizia a tutti i Soci, con le forme stabilite dal Regolamento per le convocazioni e le riunioni assembleari, le candidature alle cariche sociali, e l’esercizio del diritto di voto, di cui all’art. 10. Con lo stesso regolamento devono prevedersi forme adeguate affinchè ciascun Candidato informi i Soci dei motivi della candidatura, delle competenze professionali possedute, delle esperienze eventualmente maturate in seno all’Associazione, e delle relative iniziative supportate. 2. Qualsiasi carica sociale è incompatibile con qualsiasi carica rappresentativa elettiva, o qualsiasi ufficio amministrativo di livello dirigenziale, in Amministrazioni pubbliche ed enti istituzionali, statali o locali, italiani o esteri. Art.15 – Durata, estinzione e scioglimento1. L’Associazione ha durata illimitata. Essa si estinguerà quando lo scopo associativo sia stato raggiunto ovvero sia divenuto impossibile. 2. In ogni caso essa può sciogliersi, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta unanime del Consiglio di gestione o di almeno i 2/3 dei Soci. In caso di estinzione o di scioglimento, i beni dell’Associazione verranno attribuiti ad un’associazione o ad un ente, scelti dall’Assemblea, aventi fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa. Art.16 – Disposizione transitorie1. In via di prima applicazione, e al fine di tutelare la prima fase di sviluppo dell’Associazione, valgono le seguenti regole, di natura strettamente temporanea, in deroga a quanto previsto nel presente statuto: a) Al momento della firma degli atti costitutivi dell’Associazione, i sottoscrittori formano e compongono il Consiglio di gestione. Contestualmente, eleggono tra di essi il Presidente. Il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere. [Tali cariche sociali rimangono in vigore fino a che non si raggiunge il numero di 100 soci. Entro 60gg. dal raggiungimento di tale numero, deve provvedersi al rinnovo di tutte le cariche sociali da parte dell’Assemblea straordinaria] (n.d.r. periodo soppresso a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del 3 e 4 febbraio 2007). b) Fino a quando non si raggiungerà il numero di 100 soci regolarmente iscritti: a. non si darà luogo alla elezione dei Probiviri e all’attività del Collegio di Garanzia; b. non si darà luogo a deliberazione di regolamenti. Le modalità di convocazione e di svolgimento della prima riunione dell’Assemblea dei Soci sono stabilite dal Consiglio di gestione in conformità ai principi stabiliti nel presente Statuto; c. la quota associativa per il primo anno viene prevista pari a € 12,00; d. il Consiglio di Gestione, con decisione presa a maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole del Presidente, può nominare nuovi membri, fino al limite massimo complessivo di 25. Roma, 3 marzo 2006 ATTO COSTITUTIVO*** L’anno 2006 il giorno 3 del mese di marzo, in Roma, (omissis), i sottoscritti Daniele Stella, (omissis); Giuseppe Buffa, (omissis); Valerio Liberatori (omissis); Giancarlo Scrofani, (omissis); Fabrizio De Persis, (omissis); Letterio Denaro, (omissis); Giuseppe Martini, (omissis); Salvatore Bernabei, (omissis) ; Stefano Baggiani, (omissis); Mauro De Persis, (omissis); Stefano Palladino, (omissis); dichiarano e convengono tra di essi quanto segue: 1) E’ costituita tra essi e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell’articolo cinque dello Statuto, infra allegato, una associazione avente la seguente denominazione: “Assopontedinona – Associazione Cittadini Ponte di Nona” con sede in Roma via Raoul Chiodelli, 64. 2) L’associazione, indipendente e senza fini politici o di lucro, ha lo scopo di promuovere la crescita culturale, la solidarietà sociale e l’espressione della identità civica dei propri associati, adottando iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del nuovo quartiere di Roma “Ponte di Nona”, come meglio descritto nell’articolo due dello Statuto infra allegato. 3) L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato da tutti i sottoscritti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo. 4) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai versamenti dei Soci e dai contributi di persone, enti, istituzioni, attività commerciali, compresi lasciti, donazioni, oblazioni e proventi da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative. 5) A norma dello Statuto, sono organi dell’ente: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di gestione, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Probiviri, il Collegio di garanzia. 6) Ai sensi dell’articolo sedici comma uno lettera a), sono nominati membri del Consiglio di gestione ciascuno dei sottoscritti, i quali sono in possesso di tutti i requisiti per assumere tale carica. I predetti membri durano in carica fino a che non si raggiunga la quota di 100 Soci. Al Consiglio di gestione spettano tutti i poteri indicati nell’articolo 10 dello Statuto. Al Presidente dell’Associazione spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, secondo quanto indicato nell’articolo 11 dello Statuto. 7) Il Consiglio di gestione elegge nel suo seno, in occasione della prima riunione, il Presidente. Questi designa il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 8) Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. 9) I Probiviri verranno eletti dall’Assemblea nei tempi stabiliti dall’articolo 16 dello Statuto. |
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